Nel D.L. 83/2012, il c.d. Decreto
Sviluppo 2012, sono state inserite importanti misure per le imprese associate ai più di 500 consorzi per l’internazionalizzazione
diffusi in tutta Italia.
In particolare,
l'articolo 42 del nuovo Decreto Sviluppo, prevede l’ammissione ai Consorzi per
l’internazionalizzazione anche di enti pubblici e privati, di banche e di
imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici.
La stessa attività
dei Consorzi viene potenziata con interventi sulla formazione del personale
impegnato nell'esportazione e la ricerca di prodotti innovativi adatti ai vari
mercati da raggiungere e agevolando i collegamenti tra consorzi per l’internazionalizzazione
e i contratti di rete, con la possibilità che il Consorzio possa realizzare un
contratto di rete anche con le imprese non associate diventando di fatto
l'organo comune per l'esecuzione del contratto da parte del soggetto attuatore.
Al comma 6
dell’articolo 42 del decreto si prevede per tali organismi la concessione di
contributi fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per
l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione, da realizzare anche
attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I
progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per
singole annualità.
L’art. 42
sostituirà, quindi, le due leggi che attualmente regolamentano la disciplina, la
L. 83/89 e la L. 394/81 art. 10, con importanti semplificazioni delle
procedure, da disciplinarsi con un prossimo decreto ministeriale di natura non
regolamentare che verrà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, recante i requisiti soggettivi, criteri e modalità per la
concessione dei contributi.
È stata inoltre
introdotta una disciplina analoga a quella già prevista, per le reti d’impresa,
secondo cui, una quota di utili dell’esercizio riservati al fondo patrimoniale
comune concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui
l’apposita riserva, nella quale sono stati accantonati, è utilizzata per scopi
diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo
consortile o del capitale sociale.
Inoltre, i
servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate
costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai
sensi dell'articolo 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, soggetti ad un
regime di non imponibilità Iva.
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