venerdì 17 ottobre 2014

Il DDL sulla Voluntary Disclosure.

Dopo vari Scudi Fiscali succedutisi negli anni scorsi, la Voluntary Disclosure italiana, inizialmente prevista dall’art. 1 del DL 4/2014 (poi non convertito in legge) è in dirittura d’arrivo. Alla data della stesura del presente articolo è stato appena licenziato dalla commissione finanze della Camera il testo del disegno di legge, dopo un travaglio durato 9 mesi, ed è iniziato l’iter all’Aula. Il testo mantiene un suo carattere ambiguo e una procedura contorta, essendo il frutto di mediazioni e compromessi e lascia aperte alcune questioni, soprattutto relative alle conseguenze penali della “collaborazione volontaria” del contribuente. Il contribuente dovrà coordinare la sua scelta di adesione alla Voluntary Disclosure con il nuovo monitoraggio fiscale per poter valutare la convenienza o meno, caso per caso, dell’accesso allo strumento.

lunedì 6 ottobre 2014

Londra 03 Ottobre 2014. Le slide sulla Voluntary Disclosure.


E' possibile scaricare qui le slide relative alla mia relazione sulla "Voluntary Disclosure" alla 6a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London" a Londra il 3 ottobre 2014.

Paolo Battaglia

mercoledì 30 luglio 2014

Un mio articolo sulle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre per il Centro Studi di Ascheri & Partners Ltd - Londra.

Un mio articolo sulle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre per il Centro Studi di Ascheri & Partners Ltd - Londra.

Paolo Battaglia

Le operazioni tra stabile organizzazione e casa madre


"Le transazioni tra una società e la propria stabile organizzazione, rientrano nella più ampia disciplina del Transfer Price perché fiscalmente la stabile organizzazione assume una sua autonomia riconosciuta sia dal diritto interno che da quello convenzionale, specialmente con riguardo alle modalità di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione. Infatti, alla stabile organizzazione della casa madre italiana o estera dovranno essere attribuiti i profitti che la stessa avrebbe conseguito a parità di condizioni, come se fosse stata un’impresa indipendente. In Italia l’attuale legislazione in materia di prezzi di trasferimento è ispirata al principio di “libera concorrenza” (The “Arm’s Length Principle”) indicato dall’OCSE nelle sue “Linee guida” e al “valore normale” indicato nel comma 7 dell’art. 110 dei TUIR secondo il quale:
“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento di reddito. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.”

mercoledì 18 giugno 2014

La disciplina delle CFC (controllate e collegate)

Con la normativa sulle CFC, introdotta dall’art. 1 della Legge 342/2000 e dal D.lgs. 344/2003 ed oggi disciplinata dagli artt. 167 e 168 del TUIR, si mira a contrastare il fenomeno della localizzazione abusiva dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, l’obiettivo sono quelle situazioni in cui società partecipate estere, che non svolgono un’attività effettiva, vengono costituite elusivamente al mero scopo di delocalizzare i redditi facenti capo sostanzialmente a soggetti residenti in uno Stato a regime fiscale ordinario.