Come ci si
attendeva da diverse settimane, venerdì 26 gennaio scorso è stato varato il
Decreto Legge del Consiglio dei Ministri sulla Voluntary Disclosure
(Collaborazione Volontaria). Con questo provvedimento il Governo mira a far
rientrare i capitali detenuti all’estero da cittadini italiani e non dichiarati
al fisco, con l’allettamento di un notevole abbattimento delle sanzioni per le
mancate dichiarazioni negli anni precedenti e per esimenti sul piano penale da
un lato, e con l’accelerazione degli accordi di comunicazione automatica tra
Paesi anche non white list (ad esempio la Svizzera) dall’altro. La richiesta di
ammissione potrà essere presentata entro
il 30 settembre 2015. La disclosure non sarà amissibile se la richiesta verrà
presentata dopo che il contribuente sia già stato interessato da una verifica o
una ispezione fiscale.
Questo
procedimento può anche risultare molto oneroso ma, in molti casi può costituire
un’opportunità.
Si eviterà
inoltre di incorrere nel reato di “Autoriciclagggio” di prossima probabile
introduzione. Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dichiarazione
(il quadro Rw) per chi ha trasferito capitali in Stati white list oppure se si
rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le
informazioni al fisco italiano saranno ridotte al 1,5% dell'importo non
dichiarato, e cioè metà del minimo edittale e pari al 4,5% dell’importo non
dichiarato nei casi di Paesi non white list, come il Lussemburgo o i cantoni
svizzeri, e cioè il minimo edittale ridotto di 1/4.
Inoltre, ancora, si terrà finalmente
conto del principio del “cumulo giuridico” (art. 12 del decreto legislativo
472/1997) in base al quale nel caso di violazione reiterata, la sanzione
irrogata verrebbe debitamente incrementata rispetto alla sanzione prevista per
la violazione più grave e diverrebbe definibile nella misura di 1/3 (in
adesione).
Chi parteciperà alla regolarizzazione spontanea non sarà
perseguibile per omessa o infedele dichiarazione. Per i comportamenti
fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta
fino alla metà. Saranno regolarizzabili le posizioni fino al 31.12.2013. La
collaborazione volontaria dovrà riguardare tutti i periodi di imposta per i
quali non siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della
presentazione della richiesta.
Come si
diceva, la convenienza dell’adesione al procedimento di Voluntary Disclosure,
non può dirsi ugualmente vantaggiosa per chiunque e va studiata caso per caso.
Ci
si dovrebbe chiedere, ad esempio, se il soggetto che intenda procedere alla
regolarizzazione possa essere incorso in condotte che abbiano implicazioni
penali e di che tipo (ad esempio riciclaggio, anche in vista dell’ancora
congelata ma prossima introduzione del reato di “Autoriciclaggio”), verificare
che i redditi maturati negli anni non violino le soglie di punibilità previste
per i reati fiscali, se il paese in cui deteneva il patrimonio da regolarizzare
era un paese non white list, calcolare l’ammontare del debito d’imposta,
determinare le violazioni tributarie non penali che accompagnerebbero il debito
di imposta.
Anche la possibilità di avere tutti i documenti richiesti a propria
disposizione sarà elemento importante da valutare. Infatti, al momento della
richiesta il contribuente sarà tenuto ad esibire la documentazione completa su
investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui
guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi,
plusvalenze.
D’altro canto,
senza l’adesione al procedimento di collaborazione volontaria, le somme che
l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere consistono nel 100% delle imposte
non versate sui redditi maturati sui cinque anni precedenti (10 se il conto è
in un paese non white list), dal 100% al 200% delle imposte non versate per le
sanzioni (aumentate di un terzo, cioè fino al 260% in caso di paesi non white
list), dal 3% al 30% dei patrimoni oggetto di monitoraggio fiscale non indicati
nel relativo mod. RW, oltre interessi.
V’è anche da dire che, in ogni caso
erano già previsti dalla legge italiana e dalla prassi dell’Agenzia delle
Entrate diversi strumenti che permettevano (e permettono) di pagare le sanzioni
in misura ridotta, anche fino ad un sesto della sanzione irrogata.
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