Sono liberamente scaricabili qui le slide relative al mio intervento sulle novità introdotte nel Quadro RW e sul Monitoraggio Fiscale.
Ricordo che il termine ultimo per il ravvedimento operoso relativo a Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.
Ricordo, ancora, che appare opportuno verificare caso per caso l'opportunità di presentare il ravvedimento operoso.
Il denaro va gestito, se non vogliamo essere gestiti da lui, se vogliamo difenderci da chi ha fatto del nostro "laissez-faire" finanziario il proprio business...
lunedì 11 novembre 2013
mercoledì 6 novembre 2013
Quadro RW e ravvedimento operoso
In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della dichiarazione modulo RW all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.
Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate:
25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.
Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).
Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.
Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.
La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.
Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258.
25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.
In base al principio del "favor rei" di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:
«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.» (Sezioni I e III RW).
e:
«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Sezione II RW).
Quindi, per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.
Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.
Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).
Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.
Quindi, entro il 30.09.2013, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2012, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II .
Il termine ultimo per Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.
I ravvedimenti fatti prima del 4 settembre 2013 NON possono essere chiesti a rimborso in quanto non possono configurarsi come versamenti non dovuti al tempo in cui sono stati effettuati.
giovedì 24 ottobre 2013
Fabbisogno finanziario e processi di internazionalizzazione
I processi di internazionalizzazione non influiscono solamente sulla funzione amministrativa, organizzativa, logistica e commerciale, ma impattano profondamente anche sulla gestione finanziaria.
Il flusso di cassa, o meglio la mancanza di cassa, di liquidità, può uccidere sia una nuova azienda (prima ancora che decolli) che una consolidata impresa. Errori nei calcoli o (come spessissimo capita di osservare nella pratica professionale, anche in imprese apparentemente più strutturate) una imprecisa programmazione delle risorse necessarie per la gestione finanziaria portano imprese redditizie a ridursi finanziariamente in panne, e non solo a causa del famigerato "credit crunch" bancario di questi anni. Spesso si pretende dalle banche quel che non si è riuscito a realizzare internamente: un sistema funzionante di autofinanziamento, che generi cash flow positivo o che non soccomba sotto temporanei cash flow negativi.
Vediamo subito com'è fatto un prospetto di cash flow.
Esistono più configurazioni di prospetto di Cash Flow o Rendiconto Finanziario (R.F. delle variazioni di CCN e R.F. delle variazioni di liquidità) ed esistono più modi per determinare l’ammontare del flusso di cassa generato dalla gestione reddituale.
Questo è un esempio schematico:
Il flusso di cassa, o meglio la mancanza di cassa, di liquidità, può uccidere sia una nuova azienda (prima ancora che decolli) che una consolidata impresa. Errori nei calcoli o (come spessissimo capita di osservare nella pratica professionale, anche in imprese apparentemente più strutturate) una imprecisa programmazione delle risorse necessarie per la gestione finanziaria portano imprese redditizie a ridursi finanziariamente in panne, e non solo a causa del famigerato "credit crunch" bancario di questi anni. Spesso si pretende dalle banche quel che non si è riuscito a realizzare internamente: un sistema funzionante di autofinanziamento, che generi cash flow positivo o che non soccomba sotto temporanei cash flow negativi.
Vediamo subito com'è fatto un prospetto di cash flow.
Esistono più configurazioni di prospetto di Cash Flow o Rendiconto Finanziario (R.F. delle variazioni di CCN e R.F. delle variazioni di liquidità) ed esistono più modi per determinare l’ammontare del flusso di cassa generato dalla gestione reddituale.
Questo è un esempio schematico:
Il Flusso di cassa operativo (C.) è una misura dell’autofinanziamento al
netto di movimenti nel CCNO, nell’Attivo Immobilizzato e nel Passivo. È
quindi l'elemento cardine con cui si separa la gestione d'azienda ed il
finanziamento della stessa.
Il Flusso di cassa netto di periodo è il totale dei flussi di cassa
generati dall'impresa nel suo complesso, mentre il Cash Flow Operativo è
l'insieme dei flussi di cassa (cioè della liquidità) generati dalla sola
gestione tipica (o operativa).
La ricostruzione del flusso generato dalla gestione reddituale (Cash flow
da CE) è solo UNA misura dell'autofinanziamento aziendale e il
documento che evidenzia in dettaglio quale attività aziendale abbia
generato o assorbito liquidità è, appunto, il prospetto di Cash Flow o
Rendiconto Finanziario (preventivo).
Con il prospetto di C.F. della variazioni di liquidità, inoltre, è
possibile giungere a determinare anche l’importo delle liquidità di cassa alla
fine del periodo di piano.
Il modo più semplice di elaborare un Prospetto di Cash Flow è quello di
partire dall’Utile prima delle imposte (EBIT, tratto dal CE previsionale) e
rettificare e integrare questo valore con i costi e ricavi NON MONETARI,
ottenendo il Cash Flow da Conto Economico:
+ Reddito d’esercizio
- Costi “non monetari”
(quota d’ammortamento, quota d’accantonamento ai fondi svalutazione di
elementi patrimoniali e svalutazioni di elementi patrimoniali, …)
+ Ricavi “non monetari”
(rivalutazione di cespiti iscritti nel CE, utilizzo di riserve rilevate nel
CE, plusvalenze, …)
A partire dal Cash Flow da Conto Economico si effettuano ulteriori
integrazioni e rettifiche per tenere conto delle variazioni che avvengono nel
Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO).
·
L’aumento di un’attività operativa diversa dalla cassa (crediti) va
considerata come una diminuzione della liquidità, per cui va sottratta al
valore del flusso di cassa operativo.
·
L’aumento di una passività operativa diversa dalla cassa (debiti) va
considerata come un aumento della liquidità, per cui va aggiunta al valore del
flusso di cassa operativa
·
L'acquisto di un’immobilizzazione tecnica genera un decremento della
liquidità, la sua dismossione genera un’entrata.
·
Il flusso di cassa per attività di investimento, sommato al flusso di cassa
monetario dell’attività operativa d’esercizio (creatosi nella gestione
corrente) genera il Flusso di Cassa Operativo.
·
L'accensione di debiti finanziari (a breve e/o a medio/lungo termine)
genera un’entrata di cassa mentre la restituzione genera un’uscita di cassa.
·
L'aumento di capitale genera un’entrata (limitatamente alla quota di
capitale effettivamente versata), mentre la distribuzione di dividendi
un’uscita.
Gli interessi attivi e passivi – che hanno contribuito alla formazione del
reddito di esercizio – sono stati già considerati una componente del flusso di
cassa della attività operativa d’esercizio (gestione corrente).
Ovviamente, l'importanza del controllo sulla capacità della propria azienda
di produrre liquidità appare in tutta la sua dimensione soprattutto in momenti
aziendali di illiquidità o quando, mossi da fabbisogno finanziario, previsto o
imprevisto, ci si relaziona con il sistema finanziario per accedere al credito.
E, in questi casi, l'oggetto di grande attenzione non deve essere tanto quello
di consegnare alla banca gli ultimi bilanci o una relazione qualunque sul
programma che si prevede di realizzare, quanto la determinazione corretta e
l'adeguatezza dell'importo di liquidità che riteniamo necessaria, la
sostenibilità della rata di restituzione (se stiamo accedendo a credito), i
tempi di restituzione. E questi sono dati finanziari che l'impresa deve
verificare con estrema attenzione indipendentemente dai moduli e documenti
formalmente richiesti dal finanziatore. Ciò che più conta non è ottenere il finanziamento a tutti i costi, ma
ottenere un finanziamento di importo adeguato (non eccessivo e non insufficiente),
dal costo adeguato, sorretto da un piano di ammortamento compatibile con i
flussi finanziari generati dall'azienda oggi o nel futuro in virtù della
realizzazione del programma che si andrà a realizzare.
Come si accennava, il fabbisogno di cassa va correttamente sviluppato non
solo in occasione della realizzazione di prestiti, ma in tutti i momenti ordinari
e straordinari della vita aziendale. E conoscere bene come si è mosso il cash
flow nel recente passato è aspetto particolarmente rilevante perché sempre più oggi
le banche sono interessate alla capacità dell'azienda di restituire il
prestito, e sempre meno alle forme di garanzia ipotecarie tradizionali, ormai
non più sufficienti, per quanto importanti.
Incidentalmente, torna utile ricordare che l'impatto della qualità del proprio
cash flow a consuntivo (dell'ultimo anno) è anche aspetto importante del rating
con cui le banche valutano la rischiosità di un prestito e quindi la
accessibilità e il costo finanziario per l'impresa.
Quello che segue è, ad esempio, il sistema di "scoring" adottato da SIMEST ai fini della concessione
di finanziamenti per l'internazionalizzazione
per le operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) e b) della Legge
133/08 in base al quale la riduzione di garanzia prevista viene concessa
alle PMI rientranti nelle classi valutate da A1 a A4.
In definitiva, per programmare correttamente un processo di
internazionalizzazione, sarà necessario determinare i movimenti finanziari di
risultato per lo meno per i successivi 2 anni su base annua e con grado di
dettaglio mensile (o inferiore al mese se il business lo richiede) per l'anno
immediatamente successivo e le proiezioni finanziarie devono essere in grado di
rispondere (in primo luogo al management aziendale) alle seguenti domande:
·
Quale sarà il presumibile andamento economico della società
(EBIT-EBITDA)?
·
Quale sarà la situazione della liquidità in termini di posizione
finanziaria netta e di proiezioni dei flussi di cassa?
·
Quale sarà la posizione patrimoniale finale della società?
martedì 22 ottobre 2013
Londra - 9.11.2013 - Ascheri & Partners - Conversazione di Aggiornamento Professionale
Segnalo che lo studio Ascheri & Partners Ltd ha organizzato la seconda “Conversazione di Aggiornamento Professionale” che si terrà a Londra il prossimo 8 Novembre 2013.
Gli argomenti trattati saranno inerenti agli aspetti amministrativi dei processi di internazionalizzazione. Io avrò il piacere di trattare gli obblighi di comunicazione fiscale delle transazioni finanziarie ("Novità del Quadro RW").
Il programma con il modulo di adesione è disponibile al seguente indirizzo:
Gli argomenti trattati saranno inerenti agli aspetti amministrativi dei processi di internazionalizzazione. Io avrò il piacere di trattare gli obblighi di comunicazione fiscale delle transazioni finanziarie ("Novità del Quadro RW").
Il programma con il modulo di adesione è disponibile al seguente indirizzo:
lunedì 8 luglio 2013
Londra - 5 luglio 2013 - Ascheri & Partners - Conversazione di Aggiornamento Professionale
Sono disponibili in download qui le slide relative al mio intervento sul monitoraggio fiscale: "Trasferimento di denaro verso l'estero e il quadro RW", organizzato a Londra da Ascheri & Partners il 5 luglio 2013.
Potete contattarmi in privato per i dati per l'accesso riservato: paolo.battaglia@crescitapmi.it.
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